Art. 4.
(Ammontare del contributo).

      1. L'ammontare del contributo che può essere concesso a valere sulle risorse del Fondo a ogni impresa per la quale sia stato dichiarato lo stato di difficoltà temporanea è pari al 30 per cento del totale dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori pagati dall'impresa nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1.